La Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 18421/2022 pronunciata in data 08/06/2022, ha enunciato una serie di principi di diritto alquanto interessanti in materia di opposizione agli atti esecutivi e signatamente avverso il decreto di trasferimento emesso nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare.

In particolare, interessante il principio di diritto enunciato in merito alla applicabilità al termine per il versamento del saldo prezzo della sospensione feriale ex art. 1 L. 742 del 1969, con ciò modificando un unico precedente risalente al 2012.

Le massime enunciate sono le seguenti:

1)-“Il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto il bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro alio), si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito (neppure essendo prescritto da alcuna norma che debba darsene comunicazione a cura della cancelleria o del professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.) né quella di trascrizione nei RR.II., avente mera funzione di pubblicità dichiarativa”;

2)-“In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969”.

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